Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence as it lacks statutory grounds under Art. 448 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the sentencing reasoning, but the court found the appeal did not fall within the limited grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation, legal misclassification, or sentencing illegality; appeals on other grounds are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNO EMANUELE nato a FOGGIA il 31/05/1999 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di FOGGIA(dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Ianno Emanuele ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di tentato furto pluriaggravato; Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2