Sentenza — n. 38278/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'imputato Pagano Alessandro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595 comma 2 cod.pen; Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38278/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO ALESSANDRO nato a GROSSETO il 09/12/1968 avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'imputato Pagano Alessandro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595 comma 2 cod.pen;
2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione.
3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).
5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Pagano Alessandro Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigl re este sore Il Presidente