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Sentenza — n. 38278/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 38278/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 38278/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'imputato Pagano Alessandro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595 comma 2 cod.pen; Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione.

Regesto Legislator

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art. 152 cod. proc. pen; Sentenza — n. 38278/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione diffamazione diritto di stampa condanna al pagamento pecuniario fatture impagate azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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art. 152 cod. proc. pen
pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO ALESSANDRO nato a GROSSETO il 09/12/1968 avverso la sentenza del 01/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'imputato Pagano Alessandro ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 595 comma 2 cod.pen;

2. Va rilevato che il reato è estinto per remissione di querela. Invero il difensore dell'imputato ha versato in atti il verbale di remissione di querela e contestuale accettazione.

3. Consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve rilevarsi che il reato è estinto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen.

4. L'estinzione del reato per remissione di querela travolge le relative statuizioni civili (Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989 - 01; Sez. 5, n. 41316 del 16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini, Rv. 229400 - 01).

5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Le spese del procedimento sono a carico del querelato ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato Pagano Alessandro Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigl re este sore Il Presidente