Cassation court dismisses appeal against conviction for recidivism due to lack of motivation exclusion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime of recidivism. The appellant argued that the trial court failed to explicitly exclude recidivism in its reasoning, but the court found this claim unfounded. The appellate court had already conducted a concrete assessment of the relationship between the current offense and prior convictions under Article 133 of the Penal Code, thereby satisfying the requirement for a complete motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 497 bis cod. pen.: The requirement to exclude recidivism in the motivation is satisfied if the court concretely examines the relationship between the current offense and prior convictions to verify the enduring criminal inclination, rather than merely relying on the gravity of facts or the time span.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI EMANUELE nato a NAPOLI il 27/07/1990 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCO LI; Rilevato che Martinelli Emanuele ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497 bis. cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendp esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere EstenSore Il Presidente