Italian Court dismisses appeals against plea bargain sentencing for procedural defects and withdrawal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Testa Francesco Maiko and Condorelli Santo inadmissible. Testa's appeal was rejected because it challenged the sentencing motivation outside the narrow grounds permitted for plea bargain appeals under Article 448 of the Code of Criminal Procedure. Condorelli's appeal was withdrawn by the defendant himself on November 22, 2021. Consequently, both appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds; appeals challenging motivation outside these grounds are inadmissible, and voluntary withdrawals by the defendant terminate the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TESTA FRANCESCO MAIKO nato a CATANIA il 29/11/2000 CON DORELLI SANTO nato a CATANIA il 25/01/1963 avverso la sentenza del 05/10/2021 del TRIBUNALE di CATANIA[dato avviso alle par,-"I udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Condorelli Santo e Testa Francesco Maiko ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Catania, indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di tentato furto pluriaggravato;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso proposto da Testa Francesco Maiko, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato che Condorelli Santo in data 22 novembre 2021 ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dall'imputato personalmente, con firma autenticata dal suo difensore; Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle Ammende come indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché il Testa Francesco Maiko al pagamento della somma di euro tremila e Condorelli Santo al pagamento della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso