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Ordinanza — n. 38273/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing and generic grounds after final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38273/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated theft and damage to public property, arguing procedural irregularities regarding the appeal period. The court rejected these claims because the judgment had already become final due to a waiver of appeal, and the new filing lacked a proper lawyer and substantive legal grounds.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 1, lett. c; Art. 585, comma 2, lett. c; Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.; The appeal must be filed within the statutory period following the deposit of the judgment, and generic grounds without specific legal arguments render it inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory time limits finality of judgment generic grounds procedural costs impugnabilità della decisione di rinvio ripristino delle prestazioni d'invalidità attitudine all'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 1, lett. c cod. proc. pen.
pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod.
Art. 585, comma 2, lett. c cod. proc. pen.
pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod.
Art. 544, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO AFFAITATI STEFANO nato a MILANO il 04/02/1974 avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; / / / / Rilevato che l'imputato Marino Affaitati Stefano ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 dicembre 2020, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 22. marzo 2021, decorre il termine di 90 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - in data 18 marzo 2021, la sentenza era stata dichiarata irrevocabile in seguito a rinunzia alla impugnazione, essendo stata formulata richiesta per ottenere un programma di riabilitazione e terapeutico; - in data 4 maggio 2021 il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, benché non munito di regolare nomina; - la Corte territoriale, nel procedimento di incidente di esecuzione, rigettava la richiesta del difensore dell'imputato, confermando l'irrevocabilità della sentenza;

Considerato, peraltro, che il ricorso è inammissibile perché generic:o; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis