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Ordinanza — n. 38272/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction for procedural and substantive errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38272/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued for self-defense under Article 52 of the Penal Code and challenged the equivalence of mitigating and aggravating circumstances. The court rejected these claims, noting that the first ground was merely a complaint on facts barred in cassation, while the second involved a discretionary judgment reviewable only for arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 52 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review discretionary judgments on the equivalence of mitigating and aggravating circumstances unless they result in arbitrariness or illogical reasoning, and mere complaints on facts are inadmissible.

Parole chiave

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self-defense claim aggravated assault cassation inadmissibility discretionary judgment equivalence of circumstances lesione corporale da infortunio causalità della lesione alla spalla lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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Art. 52 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 52 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANEDDA ANDREA nato a CAGLIARI il 20/12/1985 avverso la sentenza del 18/03/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Anedda Andrea ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi motivazionali in relazione al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa ex art. 52 cod.pen., oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fattc;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia il violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le circostanze aggravanti, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il consigliere/este sore Il Presid