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Ordinanza — n. 38271/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38271/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38271/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAHIL KHALID nato il 29/05/1984 FARHAT EL MAHFOUD nato il 15/03/1987 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCO LI; Rilevato che Sahil Khalid e Farhat El Mahfoud ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di lesioni aggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale;

Regesto Legislator

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art. 337 cod.pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 38271/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità reati contro i doveri d'ufficio e professionali lesioni gravi grave affezione alla salute responsabilità dello Stato e dei suoi agenti responsabilità disciplinare

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod.pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod.pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg.
art. 62 bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SAHIL KHALID nato il 29/05/1984 FARHAT EL MAHFOUD nato il 15/03/1987 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCO LI; Rilevato che Sahil Khalid e Farhat El Mahfoud ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per i reati di lesioni aggravate, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod.pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); Considerato, inoltre, che il motivo è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia o di resistenza a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta o personale, essendo invece sufficiente l'uso di qualsiasi coazione, anche morale, ovvero una minaccia anche indiretta, purché sussista la idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (Sez. 6, Sentenza n. 2104 del 16/12/2021 Rv. 282666);

Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 I