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Ordinanza — n. 38267/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic and abstract grounds lacking specific reference to appellate judgment points.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38267/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic and abstract nature of the grounds raised by the appellant. The appellant alleged motivational defects regarding responsibility but failed to specify which points of the appellate judgment were contested or provide concrete arguments. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.p.; Art. 360 n. 4 c.p.p. establishes that an appeal is inadmissible if the grounds are generic, abstract, and devoid of specific reference to the contested points of the judgment.

Parole chiave

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generic grounds abstract arguments inadmissible appeal specific reference criminal procedure uso di false generalità false dichiarazioni senza giuramento estratto del casellario giudiziale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.p.
art. 495 cod.pen
art. 47 ter legge 354/75
e di cui all'art. 47 ter legge 354/75 in relazione all'art.
art. 385 cod. pen
47 ter legge 354/75 in relazione all'art. 385 cod. pen.;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAVELCA CIPRIAN ALEXANDRU nato il 26/09/1988 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Zavelca Ciprian Alexandru ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Torino, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con il quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui all'art. 495 cod.pen. e di cui all'art. 47 ter legge 354/75 in relazione all'art. 385 cod. pen.;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale I ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consiglier Estàsore Il Presidente