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Ordinanza — n. 38266/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being mere factual complaints rather than legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38266/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Macaretti Maria inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for aggravated threats and assault, arguing the lower court lacked proper reasoning regarding her liability. The court rejected these claims because they constituted mere factual grievances aimed at re-evaluating evidence rather than identifying specific procedural violations.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based solely on dissatisfaction with factual findings or requests for alternative interpretations of evidence are inadmissible in the jurisdictional phase.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual grievances jurisdictional phase lack of motivation re-evaluation of evidence minaccia lesioni personali lesione alla spalla

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACARETTI MARIA nato a RIVELLO il 26/03/1977 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Macaretti Maria ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per i reati di minaccia aggravata, percosse e lesioni; Considerato che tutti i motivi di ricorso, con i quali la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente