Ordinanza — n. 38263/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIA ALESSANDRA nato a QUARTU SANT'ELENA il 04/05/1972 avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Marcia Alessandra ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha affermato la penale responsabilità' dell'imputata per i reati di minaccia e lesioni; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione inerente il reato di cui all'art. 612 cod.pen., è manifestamente infondato poiché, sebbene non si faccia specifico riferimento nella sentenza impugnata ai fatti di cui al capo B), dal tenore complessivo della motivazione si desume l'avvenuta valutazione degli stessi fatti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod.pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 38263/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, peraltro, che con riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di minaccia, nella determinazione del trattamento sanzionatorio non risul':a applicato l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCIA ALESSANDRA nato a QUARTU SANT'ELENA il 04/05/1972 avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIUDICE DI PACE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Marcia Alessandra ricorre avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha affermato la penale responsabilità' dell'imputata per i reati di minaccia e lesioni; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di norme processuali e vizio di motivazione in relazione alla mancanza di motivazione inerente il reato di cui all'art. 612 cod.pen., è manifestamente infondato poiché, sebbene non si faccia specifico riferimento nella sentenza impugnata ai fatti di cui al capo B), dal tenore complessivo della motivazione si desume l'avvenuta valutazione degli stessi fatti;
Rilevato, peraltro, che con riferimento alla affermazione di responsabilità per il reato di minaccia, nella determinazione del trattamento sanzionatorio non risul':a applicato l'aumento di pena ex art. 81 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 a rile 2022 nso