Cassation court dismisses appeal against conviction for assault due to lack of critical analysis and excessive fine claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to critically analyze the evidence regarding the assault charge and imposed an excessive fine. The court rejected these claims, noting the first ground lacked necessary legal critique and the second was factually unfounded as the maximum statutory penalty exceeded the imposed amount.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 582 comma 2 cod.pen; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a criminal conviction is inadmissible if the complaint lacks a necessary critical analysis of the reasoning and consists merely in factual complaints or requests for a re-evaluation of evidence without identifying specific distortions.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARDARO MATTEO nato a BASSANO DEL GRAPPA il 14/08/1998 avverso la sentenza del 09/02/2021 del GIUDICE DI PACE di BASSANO DEL GRAPPAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Vardaro Matteo ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bassano del Grappa, indicata in epigrafe, che ha affermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 582 comma 2 cod.pen; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 582 comma 2 cod.pen, non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata consentito dalla legge in sede di legittimità e, inoltre, è costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato che le doglianze di cui al secondo motivo, con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate, posto che il massimo edittale previsto per il reato di lesioni non è quello indicato nell'atto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21-a rile 2022 Il consigliere est nsore Il Presidente