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Ordinanza — n. 38257/2022 — snpen Generato dall'IA

Procurator General's appeal dismissed as material error on fine vs. penalty is correctable under Art. 130 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38257/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procurator General appealed a first-instance judgment regarding a fine imposed for insult, arguing a procedural error in the terminology used. The court determined that the distinction between 'ammenda' and 'multa' constituted a material error rather than a substantive legal flaw. Consequently, the appeal was declared inadmissible because such errors are subject to correction procedures under Article 130 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 130 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: A material error in the designation of a fine versus a penalty in a judgment is correctable via the procedure of correction and does not render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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material error correction fine versus penalty insult criminal offense procedural appeal inadmissibility Art. 130 Code of Criminal Procedure perseguimento penale per diffamazione denuncia mendace diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
Art. 130 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
art. 130 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONAnel procedimento a carico di: GIOCA STEFANIA ALINA nato il 23/06/1988 avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Ancona propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Fermo, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Gioca Stefania Alina ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per il reato di cui all'art. 595 comma 3 cod.pen;

Considerato che quanto rilevato nel ricorso proposto dal Procuratore Generale, sulla indicazione nel dispositivo della sentenza della pena della ammenda in luogo di quella della multa, si sostanzia in un errore materiale, emendabile con procedura di correzione ex art. 130 cod.proc.pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 21 aprile 2022 Il consiglie e esteiisore Il Presidente