Ordinanza — n. 38255/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINJA DENIS nato il 12/10/1988 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rinja Denis ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati aggravati di furto, minaccia e lesioni; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante relativa al reato di lesioni, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 38255/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINJA DENIS nato il 12/10/1988 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rinja Denis ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati aggravati di furto, minaccia e lesioni; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante relativa al reato di lesioni, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 tensore Il