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Ordinanza — n. 38255/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38255/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38255/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINJA DENIS nato il 12/10/1988 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rinja Denis ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati aggravati di furto, minaccia e lesioni; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante relativa al reato di lesioni, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38255/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 4 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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crimine di aggressione minaccia nel diritto penale tentate lesioni personali gravi accusa penale rapina reati violenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINJA DENIS nato il 12/10/1988 avverso la sentenza del 10/12/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Rinja Denis ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Genova che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per i reati aggravati di furto, minaccia e lesioni; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante relativa al reato di lesioni, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 tensore Il