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Ordinanza — n. 38254/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated assault, ruling procedural bar prevents merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38254/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the statute of limitations had expired and that the lower court failed to exclude recidivism or apply general mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the procedural defect of inadmissibility precluded any examination of substantive non-punishment grounds, while also confirming the validity of the recidivism finding and the denial of mitigating factors.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 159 cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: A procedural defect rendering an appeal inadmissible prevents the higher court from examining substantive grounds for non-punishment, as the lower court lacks jurisdiction to decide on the merits when the case is already legally barred.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations recidivism assessment mitigating circumstances procedural bar judgment res judicata court costs lesione al piede

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 159 cod. pen.
Art. 99, comma quarto, cod. pen.
e, peraltro, è stata contestata e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., sicché il termine di prescrizione prorogato è quello del 29 ottobre 2021 e l'inammissibilil:à del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
Art. 133 cod. pen.
art. 159 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca
Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale
U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez.
Sez. U n. 15 del 30/06/1999, Piepoli
Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci
Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAOUFADI HICHAM nato il 10/09/1980 avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Haoufadi Hicham ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce che il termine prescrizionale è decorso prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato perché sono stati rilevati 793 giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. e, peraltro, è stata contestata e ritenuta la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., sicché il termine di prescrizione prorogato è quello del 29 ottobre 2021 e l'inammissibilil:à del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266); Considerato, infatti, che, secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, De Luca; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e al diniego delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - 01.; n. 35738 del 2010 rv. 247838);

Considerato, inoltre, che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament Ila somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decisi il aprile 2022 Il Consigliere Eensore Il Presidente