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Ordinanza — n. 38253/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38253/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38253/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDO ANIELLO nato a MADDALONI il 26/10/1976 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Belardo Aniello ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 494 cod.pen ; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art.163 cod. pen è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38253/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 494 cod.pen ; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art.163 cod. pen è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);

Parole chiave

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inganno sull'identità pseudonimo indipendenza fittizia frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione anonimato falsità ideologica in documenti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELARDO ANIELLO nato a MADDALONI il 26/10/1976 avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Belardo Aniello ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 494 cod.pen ; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena prevista dall'art.163 cod. pen è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il consiglicréensore Il Presidente