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Ordinanza — n. 38252/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of appeal arguments under Art. 606 CP. Pen.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38252/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hakim Hassan inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant challenged a lower court's confirmation of criminal liability for offenses under Articles 477, 482, and 495 of the Penal Code. The court ruled the appeal inadmissible because the sole ground of objection was not substantiated in the appeal brief, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, para. 3, cod. proc. pen.; Art. 606, para. 3, cod. proc. pen. establishes that an appeal is inadmissible if the grounds of objection were not deduced in the appeal brief.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of arguments criminal procedure appeal brief procedural defect falsa dichiarazione della parte inchiesta per falsità atti irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 606, para. 3, cod. proc. pen.
477, 482 e 495 cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inedito, ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen, in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAKIM HASSAN - C.U.I. 04EEJ3F nato il 04/01/1991 avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che HakKirn Hassan ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 477, 482 e 495 cod.pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in riferimento all'affermazione di responsabilità, è inedito, ai sensi dell'art. 606 co.3 cod.proc.pen, in quanto non risulta dedotto con i motivi di appello;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il consigliere este sore Il Presidente