Cassation court dismisses appeals for genericity and infundation regarding sentencing and recidivism arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Spina Filippo, Spina Salvatore, and Richichi Sebastiano inadmissible. The appellants challenged the lower court's conviction for aggravated personal injuries, arguing flaws in the reasoning regarding responsibility, recidivism, and mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first appeal lacked specific references to the contested parts of the judgment, the second appeal was unfounded as the lower court properly assessed recidivism under Article 133 of the Penal Code, and the third appeal merely repeated issues already adequately addressed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 4 c.p.p.: Appeals must be specific and well-founded; generic or abstract arguments fail to meet the requirement of identifying specific grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINA FILIPPO nato a PALERMO il 01/12/1986 SPINA SALVATORE nato a PALERMO il 03/04/1982 RICHICHI SEBASTIANO nato a PALERMO il 08/01/1990 avverso la sentenza del 09/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; ./ Rilevato che Spina Filippo, Spina Salvatore e Richichi Sebastiano ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale gli imputati erano stati condannati per il reato di lesioni personali aggravate;
Rilevato che le doglianze di cui al primo ed unico motivo di ricorso del ricorso proposto da Spina Filippo, con le quali il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, sono affette da conclamata genericil:à, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Rilevato che le doglianze di cui al primo motivo del ricorso proposto da Spina Salvatore, con le quali il ricorrente denunzia il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato posto che la motivazione sulla ritenuta sussistenza della recidiva evidenzia che la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 — 01; n. 35738 del 2010 rv. 247838);
Considerato che il secondo motivo di ricorso proposto da Spina Salvatore, con il quale il ricorrente denunzia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata); Ritenuto che tutti i motivi di ricorso proposti da Richichi Sebastiano, con i quali il ricorrente denunzia violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e in merito al trattamento sanzionatorio, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di meritp (si vedano pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammen