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Ordinanza — n. 38250/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38250/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Kika Frederich inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued for a re-evaluation of facts and evidence regarding aggravated assault charges, but the court found these arguments to be mere complaints rather than legal violations. Consequently, the lower court's confirmation of the conviction was upheld without substantive review.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of factual complaints or requests for a new assessment of evidence without alleging a specific violation of law or procedural error.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints aggravated assault Court of Cassazione procedural error causalità della lesione al ginocchio trauma cranioencefalico lesione corporale da infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIKA FREDERICK nato 11 15/10/1992 avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Kika Frederich ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Trieste, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con il quale l'imputato era stato condannato per il reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, oltre ad essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda in particolare pag. 5 e 6 della sentenza impugnata), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2.,aprile