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Ordinanza — n. 38249/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38249/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38249/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI MARA nato a CUNEO il 09/02/1981 avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Palmieri Mara ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di lesioni volontarie; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38249/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Parole chiave

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lesioni personali aggressione fisica trauma da colpo di frusta trauma alla mano abbandono per lesioni personali azione civile
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI MARA nato a CUNEO il 09/02/1981 avverso la sentenza del 17/12/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Palmieri Mara ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di lesioni volontarie; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge; Considerato inoltre che il motivo di ricorso è costituito da mere cloglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il11 aprile 2022 Il Consigliere Estensore Il Presidente