Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to request specific benefits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Bruno Annamaria inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for forgery and fraud, arguing for specific legal benefits and alleging flaws in the lower court's reasoning regarding a will and moral complicity. The court rejected these claims because the requested benefit was never formally asked for in the appeal, the arguments were too generic, and the issues had already been properly addressed by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 cod. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the requested benefit was not specifically requested in the appeal act or during the hearing, and if the grounds for appeal are generic or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRUNO ANNAMARIA nato a SANTARSENIO il 28/02/1953 avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Bruno Annamaria ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bologna, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputata era stata condannata per il reato di cui agli artt. 485 e 491 cod.pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole dell'omessa concessione dell'ulteriore beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod.pen., è manifestamente infondato, poiché tale beneficio non risulta richiesto in udienza in appello (si veda il relativo verbale) e nell'atto di impugnazione non se ne fa specifica menzione, supportata da argomentazioni, giacché l'appellante si è limitata a richiedere genericamente "ogni altro beneficio";
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta falsità del testamento olografo è generico e, comunque, riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 18-19 della sentenza impugnata); Considerato che anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge in tema di concorso morale dell'imputata per il reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 18 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i