Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for illegal detention due to lack of interpreter and generic sentencing complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Metin Mazlum inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged his conviction for illegal detention, arguing violations of defense rights due to the absence of an interpreter during arrest validation and defects in the sentencing reasoning. The court rejected these claims, noting that previous arguments were already properly addressed and that the lower court's motivation was sufficient under established legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 497 bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Supreme Court dismisses appeals where the appellant reiterates previously rejected arguments regarding defense rights or generic complaints about sentencing, affirming that judicial motivation need not address every element if it covers those of eminent relevance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: METIN MAZLUM (CUI 050WF09) nato il 21/03/1990 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Metin MazIum ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all'art. 497 bis cod.pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla violazione del diritto di difesa per l'assenza di un interprete in sede di convalida dell'arresto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 2 della sentenza);
Rilevato che le doglianze di cui al secondo motivo di ricorso, con le quali il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al trattamento sanzionatorio, sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il ConsiglierèrES-te sore Il President