Cassation appeal dismissed for genericity; appeal judgment criticized as vague and lacking specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments presented against the lower court's judgment. The appellant alleged violations of law and defects in reasoning regarding liability but failed to identify specific points of the appellate decision under attack. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or abstract, failing to specify the exact points of the contested judgment.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI' PAOLO nato a MILANO il 27/09/1960 avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Alì Paolo ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con il quale l'imputato era stato condannato per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i121 aprile 2022 Il Consigl' re t stensore Il Presidente