Italian Court dismisses appeal for aggravated assault as inadmissible due to generic factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Razza Carmelo and Razza Giuseppe inadmissible regarding their conviction for aggravated assault. The court ruled that the sole ground of appeal consisted of generic factual complaints rather than specific legal violations or procedural errors. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610, 611 cod. proc. pen.: Appeals based solely on generic factual complaints or mere dissatisfaction with the facts are inadmissible in the court of cassation, as they do not constitute a specific legal violation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAZZA CARMELO nato a GELA il 23/06/1990 RAZZA GIUSEPPE nato a GELA il 02/01/1985 avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Razza Carmelo e Razza Giuseppe ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità dei suddetti imputati per il reato di lesioni aggravate; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge in riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa, oltre ad essere generico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Esaminata la breve memoria della parte civile e rilevato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché in sede di legittimità la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi in maniera non meramente formale, ma effettiva e feconda dell'interessato al processo dialettico in cui si articola anche il particolare rito in considerazione (Sez.
U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 21 aprile 022 Il consigliere estensor Il Pres