Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it contained only factual complaints without legal argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Etenli Moreno against the Vicenza Tribunal's conviction for voluntary injury inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and alternative interpretations of the trial record, but the court found these to be mere factual grievances. Consequently, the appeal was rejected because it failed to present specific legal arguments or identify procedural errors, violating the requirement for admissible cassation grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it consists solely of factual complaints or requests for a re-evaluation of evidence without identifying specific legal violations or procedural errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ETENLI MORENO nato a LONIGO il 30/07/1968 avverso la sentenza del 21/12/2020 del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Etenli Moreno ricorre avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Vicenza che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di lesioni volontarie; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il71 aprile 2022 Il Consigliére EsénTh Il Presidente