Italian Court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding criminal liability and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a generic and abstract challenge regarding the reasoning of the lower court's judgment. The appellant argued the decision lacked specific motivation for liability and sentencing, but the court found these complaints devoid of concrete arguments. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's reasoning was deemed sufficient under established legal standards.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal alleging a lack of reasoning is inadmissible if the contested decision is motivated in accordance with the law and logical canons, as specific consideration of every element is not required.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIURAR ION CUI: (028NELP) nato il 18/08/1990 avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; AKciaik Rilevato che Ciurar Ion ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di cir.1 che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilil:à del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod.pen; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;
Rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obblicio della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Esaminata la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deiso il 21 aprile 2022 Il consiglieA estensore Il Pr