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Ordinanza — n. 38230/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding criminal liability under Art. 483 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38230/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pirino Gaetano inadmissible due to a generic and abstract challenge to the lower court's reasoning. The appellant argued the conviction for the crime in Article 483 of the Penal Code lacked specific motivation, but the court found his arguments indeterminate and devoid of concrete reference to the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the conviction was sufficiently motivated according to legal standards and logical canons, rejecting the need for exhaustive analysis of every element.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds for contesting the lack of motivation are generic and abstract, as the law requires only that the decision be motivated in accordance with legal provisions and logical canons.

Parole chiave

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lack of motivation generic appeal criminal liability Art. 483 cod. pen. inadmissible appeal sufficient motivation Corte di Cassazione proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
Art. 483 cod. pen.
art. 133 cod. pen
pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRINO GAETANO nato a PALERMO il 09/10/1969 avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; PNLE- ilevato che Pirino Gaetano ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di che- per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 483 cod.pen; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Rilevato che le doglianze con le quali il ricorrente contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono generiche e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso N- 2 aprile 2022 Il consiglieT esten ore Il Presiden