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Ordinanza — n. 38225/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for private violence due to inadmissible factual reconstruction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38225/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly re-evaluated evidence regarding the victim's statements made during a police recognition procedure. The court rejected this, stating the trial judge's reasoning was logically sound and that the crime was established by the loss or significant compression of the victim's freedom of action.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it seeks an impermissible reconstruction of facts or a re-evaluation of evidence using criteria different from those adopted by the court of first instance, provided the lower court's reasoning is free of logical and legal defects.

Parole chiave

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private violence conviction inadmissible appeal factual reconstruction evidence re-evaluation freedom of action procedural costs Cassation dismissal reati violenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PITTA SABATO nato a GIFFONI SEI CASALI il 03/05/1960 avverso la sentenza del 10/10/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Pitta Sabato ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di violenza privata; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di "riconoscimento" effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;

Considerato, inoltre, che le doglianze con le quali si contesta la configurabilità del reato sono manifestamente infondate, poiché, ai fini dell'integrazione del delitto di violenza privata, è sufficiente che la violenza o la minaccia realizzino - come avvenuto nella specie- la perdita o, comunque, la significativa compressione della libertà di azione o della capacità di autodeterminazione del soggetto passivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 20