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Ordinanza — n. 38223/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for document forgery, rejecting claims on falsity and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38223/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Renna Gianluca inadmissible, upholding the lower court's conviction for document forgery. The appellant argued that the falsity was not evident and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments infounded based on established jurisprudence. The decision emphasized that judicial reasoning on falsity need not be 'ictu oculi' and that denying mitigating factors requires only a congruent reference to relevant elements, which the appellate court provided.

Regesto Legislator

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Art. 497 bis cod. pen.; In document forgery cases, criminal liability is excluded only when falsity is so obvious it is recognizable 'ictu oculi', and denying mitigating circumstances requires merely a congruent reference to decisive elements.

Parole chiave

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document forgery ictu oculi standard generic mitigating circumstances appellate reasoning inadmissible appeal esibizione dei documenti d'identità uso di false generalità uso di un documento falso

Disposizioni normative citate

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Art. 497 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
7 e 8 del ricorso), e comunque manifestamente infondate, perché la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
7 e 8 del ricorso), e comunque manifestamente infondate, perché la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016
n. 43438 del 2010
270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv.
n. 35526 del 2013
248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv.
n. 19170 del 2015
256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv.
n. 35738 del 2010
263464 - Dl; n. 35738 del 2010 rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENNA GIANLUCA nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 30/11/1975 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Renna Gianluca ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 497 bis cod.pen; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato, giacché, in tema di falso documentale, la punibilità è esclusa per inidoneità dell'azione solo quando la falsificazione dell'atto appaia in maniera talmente evidente da essere, "ictu oculi", riconoscibile da chiunque, mentre nella specie i giudici di merito hanno congruamente e logicamente motivato sulla circostanza che la fittizietà veniva ritenuta a seguito di accertamenti complessi (pag. 3 della sentenza impugnata);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); Ritenuto, altresì, che le doglianze afferenti la ritenuta recidiva risLItano inedite, perché non specificamente proposte con l'atto di appello (si veda lo stesso testo di tale atto come trascritto a pagg. 7 e 8 del ricorso), e comunque manifestamente infondate, perché la valutazione dei giudici di merito non si è fondata esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, avendo esaminato in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, così verificando se ed in quale misura le pregresse condotte criminose siano indicative di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, Sentenza n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419; in senso conforme: n. 43438 del 2010 rv. 248960 - 01, n. 35526 del 2013 rv. 256713 - 01, n. 19170 del 2015 rv. 263464 - Dl; n. 35738 del 2010 rv. 247838);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.