Cassation court dismisses appeal as generic and repetitive, upholding fraud bankruptcy conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was deemed generic for lacking critical analysis of the lower court's reasoning, while the second ground regarding the crime's classification was found to be a repetition of arguments already properly rejected. Consequently, the conviction for fraudulent bankruptcy was upheld without modification.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack necessary critical analysis, or if they are merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCO SALVATORE nato a CATANIA il 25/02/1969 avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; Rilevato che Coco Salvatore ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità, è generico perché non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata;
Considerato, inoltre, che la doglianza con la quale il ricorrente contesta la mancata derubricazione del reato ai sensi dell'art. 217 legge fallimentare, è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eu-o tremila a favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022 Il Consigere esensore Il Presidente