Cassation court dismisses appeal against conviction for abusive financial intermediation due to procedural inadmissibility and lack of merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Guido Alessandro Fedele inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance confirmation of his responsibility for the crime of abusive financial intermediation, arguing prescription issues and trial renewal defects. The court rejected these claims as unfounded, citing established precedents regarding the calculation of prescription periods for habitual offenses and the specific requirements for requesting a renewal of the trial record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 d.lgs 385/1993; Art. 99 comma 4 cod. pen; Art. 159 cod. pen; The appeal is inadmissible when the grounds for prescription are legally infounded based on the cessation of habitual conduct or the date of the last unlawful act, and when procedural requests for trial renewal fail to demonstrate specific relevance to the evidentiary framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FEDELE GUIDO ALESSANDRO nato a RIZZICONI il 20/09/1949 avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GRAZIA ROSA ANNA MICCOLI; se Rilevato che Guido Alessandro Fedele ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui all'art. 132 d.lgs 385/1993; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la decorrenza del termine prescrizionale prima della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché: il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria ha natura eventualmente abituale e, pertanto, il termine prescrizionale decorre dalla cessazione dell'abitualità (Sez. 5, Sent. n. 8026 del 14/12/2016 Rv. 269451) ovvero dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, che nel caso in esame è da collocarsi temporalmente nell'anno 2010, come indicato nella sentenza impugnata;
è stata contestata e ritenuta la recidiva prevista dall'art. 99 comma 4 cod. pen che incide sul termine prescrizionale poiché circostanza ad effetto speciale; sono state rilevate sospensioni ex art. 159 cod. pen; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi motivazionali in riferimento alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato poiché la richiesta di rinnovazione deve essere formulata con l'indicazione specifica della rilevanza e decisività rispetto al quadro probatorio in atti, mentre nel caso di specie nulla è stato dedotto (Sez. 3, n. 37879 del 23/06/2015 Rv. 265022);
Rilevato che la memoria depositata dal difensore non contiene argomentazioni utili a superare il vaglio di inammissibilità compiuto dall'ufficio esame preliminare ricorsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21 aprile 2022 Il consiglier)Elest sore Il Pre