Italian court dismisses appeal regarding recidivism and sentencing due to failure to address social danger and prior offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued for a different interpretation of recidivism under Article 99 of the Penal Code, but the court noted the appellate court correctly identified the appellant's increased social danger based on a series of five escape incidents within a month. The decision rests on the absence of favorable evaluation elements, such as a confession made in the face of evident guilt, and the appellant's criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 c.p.; Art. 113 c.p.: The court must consider the cumulative effect of prior offenses and recent escape attempts to assess social danger, rejecting appeals that ignore the totality of conduct when denying mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA MIRCO FRANCESCO nato a MILANO il 11/03/1982 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che, nel dedurre erronea interpretazione dell'art. 99 cod. pen. circa l'applicazione della recidiva a Gioia per il reato ascrittogli, trascura che la Corte di appello ha adeguatamente evidenziato l'accresciutasi pericolosità sociale del ricorrente il cui ultimo episodio di evasione si inserisce in una serie (5) di analoghe condotte nell'arco di un mese che si giustappongono agli anteriori precedenti penali; ritenuto che adeguata risulta anche la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'assenza di elementi di valutazione favorevole (la confessione è stata resa in presenza di una prova evidente di colpevolezza) e dei precedenti penali; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente