Ordinanza — n. 37995/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO CHRISTIAN nato a MONZA il 10/02/1993 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione di una pena non determinata nel minimo edittale (ma dallo stesso non distante e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche) evidenziando i gravi precedenti penali di Rizzo e anche quello specifico per evasione; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 37995/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO CHRISTIAN nato a MONZA il 10/02/1993 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione di una pena non determinata nel minimo edittale (ma dallo stesso non distante e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche) evidenziando i gravi precedenti penali di Rizzo e anche quello specifico per evasione; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IZZO CHRISTIAN nato a MONZA il 10/02/1993 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l'applicazione di una pena non determinata nel minimo edittale (ma dallo stesso non distante e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche) evidenziando i gravi precedenti penali di Rizzo e anche quello specifico per evasione; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli re estensore Il Presidente