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Ordinanza — n. 37994/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37994/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37994/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE SALVATORE nato a DINAMI il 22/05/1976 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che, nel dedurre vizio della motivazione circa la responsabilità di Albanese per il reato ascrittogli, i primi due motivi di ricorso non si confrontano compiutamente con le convergenti valutazioni del Tribunale e della Corte di appello e non evidenziano manifeste illogicità nelle argomentazioni che hanno condotto alla condanna del ricorrente; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è del tutto inconferente perché, come precisato nella sentenza impugnata, la pena-base è stata determinata nel minimo edittale e anche ridotta con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37994/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE SALVATORE nato a DINAMI il 22/05/1976 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che, nel dedurre vizio della motivazione circa la responsabilità di Albanese per il reato ascrittogli, i primi due motivi di ricorso non si confrontano compiutamente con le convergenti valutazioni del Tribunale e della Corte di appello e non evidenziano manifeste illogicità nelle argomentazioni che hanno condotto alla condanna del ricorrente; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è del tutto inconferente perché, come precisato nella sentenza impugnata, la pena-base è stata determinata nel minimo edittale e anche ridotta con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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sanzioni pecuniarie domanda d'asilo di cittadino albanese sanzione sostitutiva sanzione internazionale sanzione penale pene condizionali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBANESE SALVATORE nato a DINAMI il 22/05/1976 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che, nel dedurre vizio della motivazione circa la responsabilità di Albanese per il reato ascrittogli, i primi due motivi di ricorso non si confrontano compiutamente con le convergenti valutazioni del Tribunale e della Corte di appello e non evidenziano manifeste illogicità nelle argomentazioni che hanno condotto alla condanna del ricorrente; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è del tutto inconferente perché, come precisato nella sentenza impugnata, la pena-base è stata determinata nel minimo edittale e anche ridotta con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente