Ordinanza — n. 37993/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Brajdic Jessica, nata a Milano il 12.04.1989 avverso la sentenza del 7 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte di appello ha ben argomentato circa le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la misura della pena, unico elemento di giudizio contestato in appello. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli e estensore Il Presidente
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 37993/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte di appello ha ben argomentato circa le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la misura della pena, unico elemento di giudizio contestato in appello. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli e estensore Il Presidente
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Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Brajdic Jessica, nata a Milano il 12.04.1989 avverso la sentenza del 7 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte di appello ha ben argomentato circa le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la misura della pena, unico elemento di giudizio contestato in appello. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli e estensore Il Presidente