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Ordinanza — n. 37993/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37993/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37993/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Brajdic Jessica, nata a Milano il 12.04.1989 avverso la sentenza del 7 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte di appello ha ben argomentato circa le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la misura della pena, unico elemento di giudizio contestato in appello. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli e estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 37993/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte di appello ha ben argomentato circa le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la misura della pena, unico elemento di giudizio contestato in appello. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli e estensore Il Presidente

Parole chiave

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uscita illegale dal paese allontanamento malgrado rischio di persecuzione superamento del visto esenzione dalla pena procedura di ricusazione donna migrante

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da Brajdic Jessica, nata a Milano il 12.04.1989 avverso la sentenza del 7 febbraio 2022 emessa dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso con riferimento all'art. 385 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da una doglianza generica; Considerato, inoltre, che la Corte di appello ha ben argomentato circa le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la misura della pena, unico elemento di giudizio contestato in appello. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli e estensore Il Presidente