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Ordinanza — n. 37989/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as it fails to address the specific facts regarding the defendant's escape from electronic control.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37989/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it did not confront the specific facts established in the lower court's judgment. The defendant argued that the failure to reclassify the act as attempted tax evasion was unjustified, claiming he could not return to the detention center due to his electronic control device malfunction and personal needs. The court rejected this argument, ruling that the appeal ignored the concrete evidence showing the defendant traveled hundreds of kilometers away after damaging the control device, making his claim of impossibility to return factually unsupported.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must directly confront the specific facts and reasoning of the contested judgment; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal tax evasion attempt electronic control device factual confrontation procedural defect Corte di Cassazione detention escape oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUDULU OCTAVIAN nato il 10/04/1986 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che il ricorso che il ricorso, nel contestare la mancata riqualificazione del fatto in tentativo di evasione, non si confronta con il dato evidenziato nella sentenza impugnata in base al quale l'imputato, essendosi portato (peraltro dopo avere manomesso il dispositivo di controllo elettronico) a centinaia di chilometri del luogo di detenzione alle ore 11,45 mai avrebbe potuto farvi ritorno alle 12, per rispettare il provvedimento che lo autorizzava a allontanarsene dalle 10 alle 12 e soltanto per le sue esigenze di vita; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente