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Ordinanza — n. 37988/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding evasion charges, upholding fifth offense severity over generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37988/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to recognize generic mitigating circumstances while excluding their prevalence due to the fifth evasion offense committed within five months. The appellant argued for leniency based on general mitigating factors, but the court found the first ground of appeal lacked manifest illogicality in the lower courts' evaluations. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the first ground does not manifestly demonstrate illogicality in the convergent evaluations of the lower courts regarding the weight of aggravating circumstances versus generic mitigating factors in cases of repeated evasion.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility evasion offense penalty aggravating circumstances weight repeated evasion offense generic mitigating factors Corte di Cassazione procedural costs award attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEALBANO SARA nato a GENOVA il 10/08/1980 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il primo motivo di ricorso, concernente la responsabilità dell'imputata per il reato di evasione, non evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni del Tribunale e della Corte di appello sviluppate sulla base di pertinenti massime di esperienza; ritenuto che con congrua motivazione la Corte di appello, riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche escludendone, tuttavia, la prevalenza sulle aggravanti in considerazione del fatto che quella per la quale si procede è la quinta evasione commessa dall'imputata in cinque mesi; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente