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Ordinanza — n. 37987/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37987/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37987/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LIGGI IVAN nato a SAN GAVINO MONREALE il 04/03/1985 nel procedimento a carico di: SANNA MIRKO nato a SAN GAVINO MONREALE il 15/05/1991 SANNA FABRIZIO nato a SAN GAVINO MONREALE il 27/08/1975 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che con adeguata argomentazione la Corte di appello ha espresso le ragioni per le quali ha ritenuto non necessaria una nuova audizione della parte civile Ivan Liggi, chiarendo che lo stesso è stato già «estesamente escusso in sede di esame incrociato» sicché un ulteriore esame non si prospetta necessario per acquisire nuovi elementi decisivi (p.15), e che l'odierno ricorso della parte civile Liggi non indica perché il nuovo esame dovrebbe risultare decisivo mentre, per altro verso, non evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni probatorie che il Giudice dell'udienza preliminare e la Corte di appello hanno sviluppato sulla base di pertinenti massime di esperienza; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 37987/2022 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LIGGI IVAN nato a SAN GAVINO MONREALE il 04/03/1985 nel procedimento a carico di: SANNA MIRKO nato a SAN GAVINO MONREALE il 15/05/1991 SANNA FABRIZIO nato a SAN GAVINO MONREALE il 27/08/1975 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che con adeguata argomentazione la Corte di appello ha espresso le ragioni per le quali ha ritenuto non necessaria una nuova audizione della parte civile Ivan Liggi, chiarendo che lo stesso è stato già «estesamente escusso in sede di esame incrociato» sicché un ulteriore esame non si prospetta necessario per acquisire nuovi elementi decisivi (p.15), e che l'odierno ricorso della parte civile Liggi non indica perché il nuovo esame dovrebbe risultare decisivo mentre, per altro verso, non evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni probatorie che il Giudice dell'udienza preliminare e la Corte di appello hanno sviluppato sulla base di pertinenti massime di esperienza; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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costi della perizia accollo delle spese procedurali spese secondo la LStrl spese inutili assunzione delle spese nuova perizia specialistica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile LIGGI IVAN nato a SAN GAVINO MONREALE il 04/03/1985 nel procedimento a carico di: SANNA MIRKO nato a SAN GAVINO MONREALE il 15/05/1991 SANNA FABRIZIO nato a SAN GAVINO MONREALE il 27/08/1975 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che con adeguata argomentazione la Corte di appello ha espresso le ragioni per le quali ha ritenuto non necessaria una nuova audizione della parte civile Ivan Liggi, chiarendo che lo stesso è stato già «estesamente escusso in sede di esame incrociato» sicché un ulteriore esame non si prospetta necessario per acquisire nuovi elementi decisivi (p.15), e che l'odierno ricorso della parte civile Liggi non indica perché il nuovo esame dovrebbe risultare decisivo mentre, per altro verso, non evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni probatorie che il Giudice dell'udienza preliminare e la Corte di appello hanno sviluppato sulla base di pertinenti massime di esperienza; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente