Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of legal representation by a lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally submitted the petition without a lawyer. The court held that Article 613 of the Code of Criminal Procedure, as amended, prohibits personal filing of cassation appeals, requiring mandatory legal representation. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: The personal submission of a cassation appeal is no longer permitted; legal representation is mandatory for all appellants, rendering personal filing inadmissible and subjecting the appellant to cost liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTARANGELO SERGIO nato a TORINO il 29/01/1991 avverso la sentenza del 07/03/2022 del TRIBUNALE di SAVONAt dato avviso alle parti; ì udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO; Ritenuto che il ricorso di Notarangelo è stato presentato personalmente dal ricorrente e, pertanto è inammissibile perché l'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017 - non consente più che il ricorrente possa proporre personalmente il ricorso in cassazione. Il principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità vale per tutte le ipotesi, sia codicistiche che extra-codicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall'imputato o da altri soggetti processuali (Sez. 6, n. 42062 del 13/09/2017, Rv. 271333) e il livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende non irragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 272011); ritenuto che dall'inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il