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Ordinanza — n. 37985/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37985/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37985/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO VINCENZO nato a NAPOLI il 25/11/1961 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che nel dedurre vizio della motivazione della sentenza nel disconoscimento del caso di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. il ricorso non si confronta con l'argomentazione sviluppata dalla Corte di appello che ha evidenziato come l'imputato è stato sorpreso in luogo non solo lontano da quello in cui doveva stare agli arresti domiciliari ma lontano anche da quello in cui era autorizzato a recarsi per la sua terapia, peraltro in orari e giorni diversi dall'orario e dal giorno della evasione; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37985/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. il ricorso non si confronta con l'argomentazione sviluppata dalla Corte di appello che ha evidenziato come l'imputato è stato sorpreso in luogo non solo lontano da quello in cui doveva stare agli arresti domiciliari ma lontano anche da quello in cui era autorizzato a recarsi per la sua terapia, peraltro in orari e giorni diversi dall'orario e dal giorno della evasione; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali grazia controllo della commisurazione della pena godimento dei diritti civili principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO VINCENZO nato a NAPOLI il 25/11/1961 avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che nel dedurre vizio della motivazione della sentenza nel disconoscimento del caso di particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen. il ricorso non si confronta con l'argomentazione sviluppata dalla Corte di appello che ha evidenziato come l'imputato è stato sorpreso in luogo non solo lontano da quello in cui doveva stare agli arresti domiciliari ma lontano anche da quello in cui era autorizzato a recarsi per la sua terapia, peraltro in orari e giorni diversi dall'orario e dal giorno della evasione; pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente