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Ordinanza — n. 37983/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; appellate court properly rejected generic mitigating circumstances due to specific aggravating factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37983/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Court of Appeal's decision to reject generic mitigating circumstances. The appellate court correctly noted that four police officers positively identified the defendant from a photo, with two observing him closely during a vehicle pursuit where his wife and children were also identified. The court ruled that the defendant's dangerous driving during the escape and the specific gravity of his conduct outweighed any generic leniency, warranting the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: When an appellate court explicitly analyzes whether specific aggravating circumstances outweigh generic mitigating factors based on concrete evidence of identification and dangerous conduct, its reasoning is sufficient to render an appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic mitigating circumstances specific aggravating factors photo identification evidence dangerous driving conduct Court of Cassazione review penal liability assessment verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGARDIA ALIAGA JOSE CARLOS nato il 30/01/1973 avverso la sentenza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il primo motivo di ricorso ripropone questione concernente l'utilizzabilità del riconoscimento fotografico dell'imputato quale autore del reato ex art. 337 cod. pen. che la Corte di appello ha risolto con analitica argomentazione (i quattro operanti della Polizia riconobbero senza alcun dubbio l'imputato dalla foto segnaletica loro mostrata, in particolare due di loro durante operazione di controllo ebbero la possibilità di osservarlo da vicino a bordo dell'autovettura, dalla quale poi il conducente fuggi e dove rimasero e furono identificati la moglie e i figli dell'imputato, risultato sprovvisto di patente di guida); ritenuto che la Corte di appello ha adeguatamente esplicitato il criterio in base al quale ha escluso le circostanze attenuanti generiche evidenziando che non solo non è emerso alcun elemento di valutazione favorevole ma anche che rilevano in senso contrario molteplici e gravi precedenti penale specifici e la gravità della condotta attuata (fuga in auto con guida pericolosa per gli inseguitori e gli stessi occupanti dell'automobile) nel realizzare il reato per il quale si procede; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigli estensore Il Presidente