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Ordinanza — n. 37982/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37982/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37982/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE FILIPPO nato a BOVALINO il 06/07/1950 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, nell'escludere la sussistenza del reato con riferimento al suo elemento psicologico, non evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte di appello sviluppate dai Giudici di merito sulla base di pertinenti massime di esperienza; ritenuto, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione, che la Corte di appello, evidenziato di avere determinato la pena-base nel minimo edittale e di averla ulteriormente ridotta ex art. 62-bis cod. pen. seppure non nella massima estensione per l'assenza di resipiscenza dell'imputato e di altri elementi di valutazione favorevoli, ha chiarito il criterio seguito nella determinazione della pena; ritenuto che del tutto coerente con i principi di diritto in materie e con la comune esperienza è il riconoscimento del danno morale patito dalla persona offesa, sovrintendente della Polizia di Stato, considerato che la calunnia patita è inerente proprio alla sua attività professionale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 37982/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. seppure non nella massima estensione per l'assenza di resipiscenza dell'imputato e di altri elementi di valutazione favorevoli, ha chiarito il criterio seguito nella determinazione della pena; ritenuto che del tutto coerente con i principi di diritto in materie e con la comune esperienza è il riconoscimento del danno morale patito dalla persona offesa, sovrintendente della Polizia di Stato, considerato che la calunnia patita è inerente proprio alla sua attività professionale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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asserzione difendibile difetto di motivazione impugnabilità della decisione di rinvio vizio di costruzione allegazioni fattuali non credibili allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE FILIPPO nato a BOVALINO il 06/07/1950 avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;Ritenuto che il ricorso, nell'escludere la sussistenza del reato con riferimento al suo elemento psicologico, non evidenzia manifeste illogicità nelle convergenti valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte di appello sviluppate dai Giudici di merito sulla base di pertinenti massime di esperienza; ritenuto, quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non nella loro massima estensione, che la Corte di appello, evidenziato di avere determinato la pena-base nel minimo edittale e di averla ulteriormente ridotta ex art. 62-bis cod. pen. seppure non nella massima estensione per l'assenza di resipiscenza dell'imputato e di altri elementi di valutazione favorevoli, ha chiarito il criterio seguito nella determinazione della pena; ritenuto che del tutto coerente con i principi di diritto in materie e con la comune esperienza è il riconoscimento del danno morale patito dalla persona offesa, sovrintendente della Polizia di Stato, considerato che la calunnia patita è inerente proprio alla sua attività professionale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore