Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 37980/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds due to failure to substantiate procedural defect arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37980/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Poggio Antonio inadmissible because the sole ground raised was generic and lacked specific factual support. The appellant argued that the lower court failed to inform him of his right to legal counsel during urgent investigations, yet the appellate judgment explicitly documented the notification of this right and the defendant's refusal to undergo tests. The court rejected the claim as merely reiterating arguments already presented in the appeal without new evidence, resulting in the dismissal of the petition and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 376 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are generic and fail to substantiate the alleged procedural defect with specific facts or new evidence distinct from those already presented in the lower instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds procedural defect substantiation right to counsel notification urgent investigations inadmissible cassation appeal facoltà di astenersi dal testimoniare omissione di soccorso inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 354 cod. proc. pen.
a) le due richieste di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen. per il rilievo dell'eventuale stato di ebbrezza alcolica e la verifica delle eventuali condizioni di alterazione psico fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti contenevano la menzione del "previo avviso ex artt.
Art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Art. 356 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ig determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
art. 354 cod. proc. pen
a) le due richieste di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen.
artt. 114 disp. att. cod. proc. pen
per il rilievo dell'eventuale stato di ebbrezza alcolica e la verifica delle eventuali condizioni di alterazione psico fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti contenevano la menzione del "previo avviso ex artt. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ig determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POGGIO ANTONIO nato a ACQUI TERME il 12/10/1970 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; a

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 14 aprile 2021, ha ridotto a mesi due e giorni dieci di arresto ed euro seicentosettantacinque di ammenda la pena complessiva inflitta nei confronti di Poggio Antonio in relazione ai reati di cui agii artt.81 cod. pen., 186, comma 7, e 187, comma 8, C.d.S..

2. Il Poggio, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo vizio di motivazione in ordine all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nell'espletamento degli accertamenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso è generico. Va osservato che nella sentenza impugnata si è dato atto delle le formalità di rito effettuate nei confronti del Poggio:

a) le due richieste di accertamenti urgenti ex art. 354 cod. proc. pen. per il rilievo dell'eventuale stato di ebbrezza alcolica e la verifica delle eventuali condizioni di alterazione psico fisica derivante dall'assunzione di stupefacenti contenevano la menzione del "previo avviso ex artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen. del diritto di farsi assistere da un difensore prima di procedere ad accertamenti tecnici urgenti";

b) nell'annotazione di P.G. del 25 giugno 2018 era attestato che "il Poggio, dopo essere stato edotto circa le proprie facoltà previste dalla legge da parte del medico curante, lo stesso si rifiutava di sot- toporsi ai previsti accertamenti". La difesa si limita a contestare tali dati documentali e a richiamare generica- mente i rilievi già illustrati nell'atto di appello, senza riportarli nel ricorso.

2. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ig determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio