Italian court dismisses appeal against drug possession conviction for failure to prove personal use. The appeal is inadmissible due to manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Khmmari Adnane inadmissible, upholding his conviction for drug possession. The defendant argued that the lower court erred in excluding personal use of the hashish, but the court found the appeal's arguments to be merely merit-based criticisms lacking legal foundation. The court ruled that the lower court correctly applied statutory parameters to determine the drugs were for third-party distribution rather than personal consumption.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309 del 1990: Appeals challenging the exclusion of personal use of drugs must be substantiated by legal errors, not merit-based disputes on factual assessment parameters.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHMMARI ADNANE nato il 08/05/1995 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confer- mato la sentenza del Tribunale di Torino dell'Il settembre 2020, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Khmmari Adnane era stato condannato alla pena di mesi tre di reclusione, coi benefici di legge, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di gr. 57,06 di hashish).
2. Il Khmmari, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in ordine all'esclusione della destinazione ad uso personale delle sostanze stupefacenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa dell'immediatezza del con- sumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circo- stanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sinda- cabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).
Per effetto della sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32 della Corte costituzionale, che ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, D.L. 30 di- cembre 2005, n. 272, è stato ripristinato il testo dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 ante- riore alla sostituzione disposta dall'art. 4-bis del D.L. n. 272 del 2005 dichiarata in- costituzionale. Successivamente, il legislatore ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 reintroducendo, per il collegamento dell'art. 73 all'art. 75, la rilevanza amministrativa della sola destinazione ad uso esclusivamente perso- nale.
Il comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014, ha individuato i para- metri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nell'art. 73, comma 1-bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupe- facente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.
Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, dalle quali risulti la destinazione delle sostanze ad un uso esclusivamente personale. Ciò posto sui principi operanti in materia, nella sentenza impugnata, con moti- vazione esauriente e dettagliata, la destinazione a terzi delle sostanze stupefacenti è stata desunta dai seguenti elementi:
a) l'apprezzabile entità del dato ponderale, tale da non giustificare un uso meramente personale;
b) le modalità di confezionamento delle dosi, già tagliate e pronte per la cessione;
c) la reazione dell'imputato alla vista degli operanti di P.G.;
d) l'assenza di giustificazioni del trasporto al di fuori dell'abi- tazione di un quantitativo così rilevante. Tali elementi sono stati ritenuti decisivi per escludere che l'imputato si fosse esclusivamente procurato una scorta di sostanza per uso personale e per dimostrare l'intenzionalità dell'attività di spaccio. I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché inscenati sotto la prospettazione di vizi della motivazione e si sviluppano tutti nell'orbita delle cen- sure di merito. Essi sono basati sull'asserzione della spettanza all'accusa della prova dell'uso non personale dello stupefacente, dell'assenza di collegamenti con ambienti criminali e dall'assenza di precedenti penali. La difesa si confronta solo parzialmente con l'apparato argomentativo della sen- tenza impugnata, che è ben più ampio di quanto rappresentato in ricorso. Peraltro, la censura all'interpretazione del contenuto dei messaggi è del tutto generica e priva anche di una prospettazione alternativa del loro significato.
2. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende