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Ordinanza — n. 37976/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of detailed legal and factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37976/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Cacioppo Giusi inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for tax evasion, arguing a total lack of reasoning and failure to consider acquittal possibilities. The court rejected these claims because the appeal merely generically contested responsibility without detailing specific logical flaws or omissions in the lower court's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely generically laments the omission of an alternative thesis without specifying precise argumentative deficiencies or illogicalities in the motivation capable of affecting the probative value of the evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of detailed motivation generic legal arguments tax evasion conviction procedural requirements appeal imputazione per reati di stupefacenti abbandono del procedimento penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
La Cacioppo ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo la carenza totale di motivazione e la mancata valutazione della possibilità di emettere sentenza di pro- scioglimento.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La Cacioppo ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CACIOPPO GIUSI nato a PALERMO il 30/11/1971 avverso la sentenza del 31/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confer- mato la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Palermo del 12 dicembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Cacioppo Giusi era stata condannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 8.000 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. La Cacioppo ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, deducendo la carenza totale di motivazione e la mancata valutazione della possibilità di emettere sentenza di pro- scioglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. La ricorrente si limita a contestare genericamente l'affermazione di responsabi- lità, senza articolare le censure in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 luglio