Italian Court dismisses appeal against drug trafficking sentence citing judicial discretion under Art. 133 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ceesay Lamin inadmissible regarding the excessive drug trafficking sentence. The appellant argued for a different penalty, but the court affirmed the lower court's broad discretion in sentencing under Article 133 of the Penal Code. The decision upheld the eight-month prison term as justified by the specific circumstances of the drug possession and distribution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 c.p.; The Court of Cassazione holds that the sentencing judge exercises broad discretion in determining the penalty within the statutory range, requiring only a concise statement of the evaluated criteria unless the sentence constitutes mere arbitrage or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CEESAY LAMIN nato il 03/04/1988 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; RILEVATO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 23 aprile 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui Ceesay Lannin era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro mille di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. Il Ceesay, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento san- zionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Relativamente all'unica censura sull'entità eccessiva della pena irrogata, va pre- messo che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edit- tale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indi- cati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). La pena applicata è prossima al minimo edittale e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, l'entità della pena irrogata è stata correttamente giustificata in considerazione della natura non occasionale ed isolata della condotta, alla luce del non modesto quantitativo di stupefacente detenuto, della ripartizione delle dosi in involucri, delle modalità di custodia della droga e del possesso di banco- note di piccolo taglio.
Il ricorrente prospetta censure in fatto, evidenziando la mancanza di valutazione di tutti gli aspetti normativamente rilevanti, mentre il suesposto apparato argomen- tativo appare lineare e coerente.2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma