Cassation appeal dismissed as inadmissible for failure to meet statutory plea bargain review criteria.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it relied on grounds not permitted under the specific rules governing plea bargain appeals. The defendant challenged a sentence ratified after the entry into force of Law No. 103/2017, arguing that the lower court failed to verify statutory acquittal causes. The court ruled that such arguments are excluded from cassation review, limiting appeals to specific statutory exceptions regarding the defendant's will or sentencing legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals to the Court of Cassation against the sentencing order are inadmissible if based on the alleged failure to verify statutory acquittal causes, as such grounds fall outside the exhaustive list of permissible review criteria.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HADA FRA) ET RIDHA nato il 14/07/1984 avverso la sentenza del 11/03/2022 del GIP TRIBUNALE di VERONAciate-~iso-arrparti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Verona, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Haija Fraj Et Ridha, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omesso accertamento circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
3. Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Ebbene, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per Cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761;
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Lt P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lugli