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Ordinanza — n. 37964/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 37964/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37964/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLINI ALESSANDRO nato a ROMA il 08/05/1997 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdat-e-~45.0-e314e-Perti; Adita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Perlini Alessandro, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventiseimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 37964/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Perlini Alessandro, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventiseimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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commisurazione della pena per stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti remissione della pena alleggerimento della pena sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Perlini Alessandro, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventiseimila di multa in relazione al reato di cui agli artt.
art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERLINI ALESSANDRO nato a ROMA il 08/05/1997 avverso la sentenza del 21/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdat-e-~45.0-e314e-Perti; Adita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Roma ha applicato a Perlini Alessandro, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventiseimila di multa in relazione al reato di cui agli artt. 73, co. 1, e 80 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per vizio di motivazione per omessa valutazione circa l'esistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va osservato che è inammissibile il ri- corso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'inte- ressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con con- seguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza impugnata (concordato in appello) - al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lugl