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Ordinanza — n. 37961/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding generic mitigating circumstances when parties agreed on sentencing in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37961/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Girgenti Gaetano and Abidi Beya inadmissible. The defendants argued that the appellate court failed to evaluate generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court ruled that because the parties had reached a settlement agreement on sentencing in the second instance, they waived the right to challenge specific sentencing factors, including generic mitigating circumstances, in the appeal to the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis c.p.p.: When parties agree on sentencing in the second instance, they waive the right to appeal regarding the evaluation of generic mitigating circumstances, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances sentencing agreement waiver of appeal second instance settlement inadmissible appeal penal code provisions procedural preclusion attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Napoli ha applicato ad Abidi Beya e a Girgenti Gaetano, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in tema di circostanze attenuanti gene- riche, in quanto il calcolo della pena ha formato oggetto della pattuizione, per cui anche tale motivo di ricorso non è proponibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 62-bis c.p.p.
Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
pen., la pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa per la prima, e la pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro undicimila di multa per il secondo, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
I. n. 110 del 1975, artt. 23, commi 3 e 4
648 c.p.
697 c.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Napoli ha applicato ad Abidi Beya e a Girgenti Gaetano, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755
103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez.
Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194
273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GIRGENTI GAETANO nato a NAPOLI il 03/11/1953 ABIDI BEYA nato il 09/10/1957 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLId'attrerv44.50~ udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, la Corte di appello di Napoli ha applicato ad Abidi Beya e a Girgenti Gaetano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena di anni due di reclusione ed euro quattromila di multa per la prima, e la pena di anni cinque e mesi due di reclusione ed euro undicimila di multa per il secondo, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A) e, per il solo Girgenti, anche in relazione ai reati di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, I. n. 110 del 1975, 648 cod. pen. e 697 cod. pen. (capo B).

2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

3. In ordine all'unico motivo di ricorso va osservato che è inammissibile il ricorso per Cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di se- condo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi com- preso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'im- pugnazione (Sez. 3, Ord. n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in tema di circostanze attenuanti gene- riche, in quanto il calcolo della pena ha formato oggetto della pattuizione, per cui anche tale motivo di ricorso non è proponibile ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

4. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- seguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - tenuto conto dei profili di colpa nella presentazione del ricorso e della natura della sentenza ,r impugnata (concordato in appello) - al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 lug