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Ordinanza — n. 37960/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against plea deal sentencing and drug-related confiscation orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37960/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Zakaria Benmoumen and Abdellah Qassid inadmissible and unfounded. The court ruled that Benmoumen's claim regarding a statutory exemption was not admissible in a plea deal context, while Qassid's challenge to vehicle confiscation was rejected as legally baseless. Consequently, both defendants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 240 c.p.: Appeals against plea deal judgments are strictly limited to specific statutory grounds, and the confiscation of vehicles modified for drug transport is valid regardless of their subsequent utility.

Parole chiave

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plea deal sentencing drug trafficking confiscation inadmissible appeal vehicle modification Cassazione Roma confisca del veicolo a motore detenzione di stupefacenti bene sequestrato

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 129 c.p.p.
il Benmoumen per violazione di legge per omessa valutazione della sussi- stenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 240 c.p.
il Qassid per violazione dell'art. 240 cod.
Art. 616 c.p.p.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 81 c.p.
D.P.R. n. 309 del 1990
pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Padova ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
artt. 81 cod. pen
la pena complessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa nei confronti di Benmoumen Zakaria e di anni quattro e mesi otto ed euro ventimila nei confronti di Qassid Abdellah, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
il Benmoumen per violazione di legge per omessa valutazione della sussi- stenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;
art. 240 cod. pen
il Qassid per violazione dell'art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463
Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229983
Ne consegue la legittimità della confisca disposta con riguardo ad una autovettura tra- sformata mediante la creazione di un vano occulto destinato al trasporto di sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229983).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BENMOUMEN ZAKARIA nato il 08/11/1983 QASSID ABDELLAH nato il 10/12/1981 avverso la sentenza del 21/02/2022 del GIP TRIBUNALE di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, su conforme richiesta delle parti, il G.I.P. del Tribunale di Padova ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena complessiva di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro ventimila di multa nei confronti di Benmoumen Zakaria e di anni quattro e mesi otto ed euro ventimila nei confronti di Qassid Abdellah, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, comma 1, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Gli imputati, a mezzo del comune difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello:

1) il Benmoumen per violazione di legge per omessa valutazione della sussi- stenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

2) il Qassid per violazione dell'art. 240 cod. pen. per l'ingiustificata confisca delle autovetture di proprietà del medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili. Il ricorso proposto dal Benmoumen è basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione av- verso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Inoltre, va evidenziato il consolidato principio per cui, in materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito, tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, se- condo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463).

2. Il ricorso proposto dal Qassid è manifestamente infondato. Va preliminarmente osservato che, ai fini della confisca facoltativa di cui al comma primo dell'art. 240 cod. pen., possono considerarsi "destinate" a commettere il reato tanto le cose intrinsecamente funzionali alla realizzazione dell'illecito (come ad esempio le armi) che gli oggetti modificati dall'agente allo scopo di assicurarne la specifica idoneità, non rilevando in tal caso l'eventualità che tali oggetti conservino anche la funzionalità originaria e restino utilizzabili per finalità non delittuose. Ne consegue la legittimità della confisca disposta con riguardo ad una autovettura tra- sformata mediante la creazione di un vano occulto destinato al trasporto di sostanze stupefacenti (Sez. 6, n. 37888 del 08/07/2004, Sulika, Rv. 229983). Né rileva la circostanza che l'apposito modifica non sia stata utilizzata costante- mente o contestualmente al fatto per il quale si procede.

3. Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conse- guente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno alla Cassa delle ammende. Così decis