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Ordinanza — n. 37958/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a lawyer after the 2017 law change.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 37958/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Ibrahim Mariglen, personally submitted the petition without legal representation. Following the enactment of Law No. 103/2017, defendants are prohibited from filing cassation appeals personally and must instead engage a qualified defense attorney. The court ruled that the personal filing rendered the appeal procedurally invalid under the new statutory requirements.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, appeals to the Court of Cassation must be filed by a defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility personal filing prohibition Law 103/2017 reform defense attorney requirement procedural standing rules imputazione per reati di stupefacenti revisione in materia penale procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
del Tribunale di Torino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Ibrahimi Mariglen, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila e duecento di multa in relazione ai reati di cui all'art.
Art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila e duecento di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art.
Art. 648 cod. pen.
309 del 1990 e all'art. 648 cod. pen. lui ascritti.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n.
Law No. 103 of 2017
art. 444 cod. proc. pen
del Tribunale di Torino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Ibrahimi Mariglen, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila e duecento di multa in relazione ai reati di cui all'art.
art. 648 cod. pen
309 del 1990 e all'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI MARIGLEN nato il 06/05/1987 avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdelk-e-~~Prartr; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Torino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Ibrahimi Mariglen, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila e duecento di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 648 cod. pen. lui ascritti.

2. L'Ibrahimi ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ricor- rendo ragioni di esonero — al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lugli