Cassation appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally filed it without a lawyer after the 2017 law change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Ibrahim Mariglen, personally submitted the petition without legal representation. Following the enactment of Law No. 103/2017, defendants are prohibited from filing cassation appeals personally and must instead engage a qualified defense attorney. The court ruled that the personal filing rendered the appeal procedurally invalid under the new statutory requirements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, appeals to the Court of Cassation must be filed by a defense attorney; personal filing by the accused renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IBRAHIMI MARIGLEN nato il 06/05/1987 avverso la sentenza del 16/02/2022 del GIP TRIBUNALE di TORINOdelk-e-~~Prartr; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe il G.U.P. del Tribunale di Torino, su concorde ri- chiesta delle parti, ha applicato a Ibrahimi Mariglen, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro quattordicimila e duecento di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e all'art. 648 cod. pen. lui ascritti.
2. L'Ibrahimi ricorre personalmente per Cassazione avverso tale sentenza.
3. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto personalmente dall'interessato e, pertanto, da soggetto non legittimato. Il provvedimento impugnato e il ricorso sono successivi al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per Cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (disposizione parimenti introdotta dalla legge n. 103 cit.).
4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e — non ricor- rendo ragioni di esonero — al pagamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 lugli